Dopo la decisione di ieri proveniente da Regione Liguria, in merito alla questione sollevata da Ivan Bracco, prosegue il dibattito che vede l’accesso agli atti, nuovamente al centro della discussione imperiese. Ad esporsi, con la richiesta di conferenza dei Capigruppo, questa volta è Luciano Zarbano che domanda “la modifica dell’art.46 del Regolamento del Consiglio Comunale, limitatamente nella parte dove si fa riferimento ai 30 giorni utili all’Amministrazione per fornire la documentazione, e che sia garantito ugualmente il diritto con la semplice visione, senza estrazione di copia“.
Di seguito il comunicato proveniente da Imperia senza Padroni:
“Il Capogruppo Consiliare di Imperia senza Padroni Luciano Zarbano, al fine di permettere ai Consiglieri Comunali di espletare il loro mandato, ha presentato una proposta di modifica di un articolo del regolamento del Consiglio Comunale.
Luciano Zarbano, Capogruppo Consiliare di Imperia senza Padroni, al fine di mettere i Consiglieri Comunali nelle condizioni di conoscere tutti gli aspetti delle pratiche/delibere che andranno a votare, ha richiesto la modifica dell’art. 46 del Regolamento del Consiglio Comunale, limitatamente nella parte dove si fa riferimento ai 30 giorni di tempo che ha l’Amministrazione per fornire la documentazione al Consigliere Comunale che ne ha richiesto l’accesso. Infatti Zarbano, nel citare il parere espresso dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (sita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) nella seduta del 17 gennaio 2012 – nel quale viene chiarito che ‘Il Comune deve garantire che il diritto di accesso possa essere esercitato nell’immediatezza o, comunque, nei tempi più celeri e ragionevoli possibili per il concreto espletamento del mandato‘ – sostiene che il diritto di accesso agli atti del Consigliere Comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di ordine burocratico dell’Ente, tali da ostacolare l’esercizio del suo mandato istituzionale e che il diritto deve essere garantito ugualmente con la semplice visione, senza estrazione di copia, per come riportato nelle recenti sentenze del Consiglio di Stato, sez.V dell’11 marzo 2021, n.2089 esez.IV del 22 giugno 2021, n.4792″.