Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dei consiglieri comunali in carica nel Comune di Ventimiglia, Gaetano Scullino, Vera Nesci, Alessandro Leuzzi e Tiziana Panetta:
“Premesso che si è appreso dagli organi di stampa che l’assessore Milena Raco con incarico Ambiente, lgiene e nettezza urbana, Ciclo delle acque, pari opportunità, avrebbe maturato debiti per tributi nei confronti della pubblica amministrazione, in particolare (per quanta si apprende) relativi a TARI e arretrati IMU;
che – sempre secondo quanta dichiarato alla stampa – l’assessore, precisando di non essere ‘neppure a ruolo a Ventimiglia, in quanto residente a Roma avrebbe riferito che il debito sarebbe frutto di eredità “accettata con beneficio di inventario” e che del debito si sarebbe ‘fatta carico’ la madre, che ha rateizzato il dovuto;
che, alla prima seduta del Consiglio Comunale in data 19.06.2023, ii cui adempimento ex art. 41 TUEL e la verifica della condizione degli eletti e la dichiarazione di ineleggibilità/incompatibilità, qualora sussistano le cause previste nel capo II titolo, era stata espressamente sollevata la questione relativa alla verifica di incompatibilità degli eletti, anche in relazione all’art. 63 c.1 n. 6 TUEL;
che le incompatibilità riguardano ipotesi in cui gli amministratori si trovano in situazioni di conflitto di interessi con l’ente locale, in quanto portatori di interessi propri o di congiunti in contrasto con quelli dell’ente rappresentato. Con specifico riguardo all’articolo 63 del decreto legislativo n. 267/2000 la giurisprudenza costituzionale ha individuato la sua ratio nell’impedire che possano concorrere all’esercizio delle funzioni pubbliche soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o che si trovino, comunque, in condizioni che ne possano compromettere l’imparzialità;
in merito alla eventuale rateizzazione del pagamento, il Ministero ha già avuto modo di chiarire, che l’obbligo di pagare ii debito e correlato al sorgere del diritto di credito in favore del Comune ed a nulla rileva la concessione da parte dell’ente di un piano di rientro al fine di far venire meno la sussistenza della causa di incompatibilità.
Sul punto, la giurisprudenza ha evidenziato che la dilazione non e idonea “a far venir meno il requisito della esigibilità del debito per come contemplato dall’art. 63, comma primo, n. 6, D.lgs. n. 267/2000 ai fini della configurabilità della causa di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, attenendo la rateizzazione al mero profilo delle modalità di versamento del relativo importo, senza incidenza alcuna, per contra, sull’attualità del pagamento; l’accesso agli atti, ex art.43 d.lgs. n.267 del 2000, da parte dei consiglieri comunali costituisce strumento di controllo e verifica del comportamento dell’amministrazione, in funzione di tutela di interessi non individuali ma generali, ed è pertanto espressione del principio democratico dell’autonomia locale.
Tutto ciò premesso, gli esponenti chiedono di ottenere copia di tutta la documentazione, nessuna esclusa ed ivi compresa anche l’eventuale concessione del piano di rientro, anche se emessa a favore della madre dell’assessore Raco (non sussistendo, nel caso specifico eventuali esimenti per questioni di privacy), relativa alla posizione debitoria della Raco Milena nei confronti dell’ente pubblico, pagamento imposte (IMU) con relative date, compresi eventuali debiti relativi a posizioni successorie e documenti allegati.
Dichiarano che l’istanza è formulata per finalità inerenti l’espletamento del proprio mandato, come previsto dall’art. 43 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e che le copie richieste saranno utilizzate esclusivamente per l’esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta”.