Simone Baggioli, Consigliere comunale di Sanremo del Gruppo di Forza Italia ha presentato un’interrogazione urgente, di seguito riportata:
“Premesso che:
– Il Decreto Legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013 – Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012n n. 190 – all’interno del Capo I – Principi Generali – all’art. 7 – Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale – cita testualmente: “1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della Giunta o del Consiglio della regione che conferisce l’incarico, ovvero nell’anno precedente siano stati componenti della Giunta o del Consiglio di una Provincia o di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice della Regione; b) gli incarichi dirigenziali nell’amministrazione regionale; c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale. 2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico, ovvero a coloro che nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione; b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a); c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.”
– Dall’inserto de “il Sole 24 ore” – attualità, diritto e pratica amministrativa – emerge quanto testualmente riportato: “…le incompatibilità e le inconferibilità colpiscono anche la politica (quella vera, quella degli eletti o degli amministratori): infatti chi è stato amministratore provinciale o comunale o anche semplice consigliere, per due anni non potrà essere nominato in nessun ente partecipato da provincia e comuni della sua regione…”
Ritenuto che:
– AMAIE SpA, società a totale capitale e controllo pubblico interamente partecipata dal Comune di Sanremo, che opera nel settore idrico ed energetico, provvede alla produzione e distribuzione dell’acqua su un comprensorio costituito dai comuni di Sanremo e parte dei comuni di Taggia e Ospedaletti, nonché dell’energia elettrica su circa il 50% del territorio del Comune di Sanremo;
– in ordine alla gestione del Servizio Idrico Integrato, l’A.T.O. Servizio Idrico della Provincia di Imperia, con delibera n. 21 del 26.09.2012, si è stabilito che tutti i Comuni facenti parte dell’ambito costituiscano una società consortile a cui dovranno partecipare anche AMAIE e Secom, società a totale capitale e controllo pubblico, denominata Rivieracqua S.c.p.A. AMAIE, acquisendo una partecipazione importante in rappresentanza del Comune di Sanremo, detiene il 40,50%;
– Il Comune di Sanremo detiene attualmente in Casino S.p.A. una partecipazione pari al 100%, avendo acquisito la risibile parte di capitale sociale già di proprietà dell’amministrazione provinciale;
– Il Comune di Sanremo detiene attualmente, per il tramite di Amaie S.p.A., il 99,40% di Amaie Energia e Servizi srl;
– Con provvedimento G.C. n. 228/2016 si è provveduto ad attivare un sistema informativo per l’esercizio del controllo sulle società partecipate come previsto dall’Art. 147 – quater, comma 2, del T.U.EE.LL., definendo, altresì, gli obbiettivi gestionali per le società partecipate in attività controllate dall’Ente Comune di Sanremo, vale a dire Casinò spa, Amaie spa (40,50% Rivieracqua)ed Amaie Energia e Servizi srl.
Considerato che:
– Il contesto giuridico-amministrativo pare denoti un’evidente inconferibilità e incompatibilità di alcuni attuali membri dei consigli di amministrazione di società partecipate e controllate dal Comune di Sanremo che nel corso dell’ultimo anno hanno ricoperto il ruolo di componenti della giunta o del consiglio comunale e, viceversa, amministratori anche di enti di diritto privato in controllo pubblico o di una forma associativa tra comuni che oggi risultano componenti di giunta e di consiglio comunale.
A fronte di quanto sopra esposto, il sottoscritto consigliere propone la seguente
INTERROGAZIONE URGENTE AL SINDACO
1°. Per avere eventuale conferma ufficiale, nella competente sede pubblica, delle circostanze sopra espresse ed eventualmente comprendere quali correttivi la S.V. intende adottare affinché vengano rispettati i requisiti del Decreto Legislativo dell’8 aprile 2013 n. 39; per conoscere, anche soltanto nelle linee generali, gli indirizzi politici che l’Amministrazione, eventualmente, intende formalmente impartire al fine di delineare le nuove figure che andranno a sostituire quelle già esistenti; per dare, eventualmente, una spiegazione alla cittadinanza e all’opinione pubblica della singolarità della procedura adottata inizialmente e di quella che verrà messa in campo al fine di ottemperare alle indicazioni normative.”