Ingressi contingentati nelle zone di piazza Bresca, piazza Sardi e via Gaudio inferiore; stewards impiegati nell’orientamento degli avventori per evitare assembramenti; divieto di somministrazione di bevande d’asporto e il divieto di consumare se non seduti al tavolo.
Sono queste le principali misure prese dal comune di Sanremo per evitare gli assembramenti durante le ore e i giorni della movida.
L’ordinanza firmata dal sindaco Alberto Biancheri sarà valida nei giorni 29 e 30 maggio, 1, 5, 6, 12 e 13 giugno 2020, dalle ore 19.00 alle ore 3.00 del giorno successivo.
La decisione è stata presa dopo lo scorso weekend e in accordo con i gestori dei locali.
Oltre alla zona di piazza Bresca il Comune ha individuato altre zone sensibili: via Gioberti (superiore e inferiore),via Gaudio superiore e corso Mombello.
Di seguito l’ordinanza con tutte le misure prese:
Nell’area di piazza Bresca, piazza Sardi e via Gaudio inferiore (da via N. Bixio a via Roma):
- il contingentamento dell’accesso nella zona al verificarsi di assembramenti ovvero alla presenza di un numero di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale di 1 metro, previsto dalla normativa, secondo le disposizioni impartite dalle forze di polizia intervenute; è consentito sempre l’accesso ai residenti, agli operatori delle attività e alle persone dirette ai pubblici esercizi con disponibilità di posti a sedere all’interno dei locali e nell’aree in concessione;
- ai proprietari dei locali di provvedere a mezzo di stewards all’orientamento degli avventori per evitare assembramenti e il mancato rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro, previsto dalla normativa, avvisando le forze di polizia in caso di mancato rispetto;
- il divieto ai pubblici esercizi di somministrare e vendere bevande, alcoliche e analcoliche, per asporto;
- il divieto di consumare bevande, alcoliche e analcoliche, sulle aree pubbliche, ad eccezione dei clienti seduti nelle aree in concessione ai pubblici esercizi e con il rispetto del distanziamento sociale di 1 metro;
- obbligo di usare correttamente la mascherina di protezione delle vie respiratorie, in aggiunta al distanziamento interpersonale di 1 metro, ad eccezione: dei clienti dei pubblici esercizi seduti, tenuti al rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro; dei soggetti non obbligati dall’art. 3, comma 2, secondo periodo (minori di anni 6 – disabilità non compatibile con l’uso della mascherina ovvero ai soggetti che interagiscono con i predetti) del DPCM 17.5.202;
Nelle aree di via Gioberti – superiore e inferiore – via Gaudio superiore e corso Mombello:
- il divieto ai pubblici esercizi di somministrare e vendere bevande, alcoliche e analcoliche, per asporto;
- il divieto di consumare bevande, alcoliche e analcoliche, sulle aree pubbliche, ad eccezione dei clienti seduti nelle aree in concessione ai pubblici esercizi e con il rispetto del distanziamento sociale di 1 metro;
- obbligo di usare correttamente la mascherina di protezione delle vie respiratorie, in aggiunta al distanziamento interpersonale di 1 metro, ad eccezione: dei clienti dei pubblici esercizi seduti, tenuti al rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro; dei soggetti non obbligati dall’art. 3, comma 2, secondo periodo (minori di anni 6 – disabilità non compatibile con l’uso della mascherina ovvero ai soggetti che interagiscono con i predetti) del DPCM 17.5.2020.
Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione della presente ordinanza è sanzionata a norma e per gli effetti dell’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, richiamato dall’articolo 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali dell’articolo 650 del Codice penale. Si applicano, inoltre, le disposizioni per le sanzioni accessorie e per le procedure previste nello stesso articolo.