In relazione alle notizie dei giorni scorsi, in merito agli incrementi tariffari dell’acqua deliberati nel corso del biennio 2022/2023 e applicati al medesimo biennio, Rivieracqua S.p.A. precisa che “i corrispettivi applicati agli utenti del servizio idrico integrato sono determinati secondo i criteri stabiliti dall’AutoritĂ di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), in conformitĂ con le disposizioni vigenti”.
“Tali tariffe, che l’azienda applica nel calcolo delle proprie bollette, non sono determinate autonomamente da Rivieracqua, ma dalla Struttura Commissariale dell’ATO Idrico Ovest Provincia di Imperia, la quale è responsabile della loro determinazione nell’esercizio delle funzioni di Ente di Governo d’Ambito, e dall’ARERA, competente per la loro approvazione finale”, spiega Rivieracqua. “Inoltre, come confermato dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, emessa lo scorso 8 agosto 2024, che ha respinto il ricorso presentato da Confesercenti della Provincia di Imperia e dalla societĂ Confinvest S.r.l., i predetti incrementi tariffari deliberati nel corso del biennio 2022/2023 sono immediatamente efficaci e applicabili, con l’obbligo per gli utenti di corrispondere i relativi corrispettivi, indipendentemente dall’approvazione finale da parte di ARERA. In questo senso, eventuali ipotesi secondo cui gli aumenti tariffari non sarebbero efficaci fino alla conclusione del procedimento di approvazione finale da parte di ARERA sono prive di fondamento e non rispecchiano quanto stabilito dalla normativa di settore e dalla stessa sentenza del TAR Liguria”.
“Infine, in relazione alle sentenze del Consiglio di Stato, recentemente menzionate dalla stampa locale, che avrebbero ritenuto non corretti alcuni aumenti tariffari deliberati ‘retroattivamente’ nella Regione Molise confermando due precedenti sentenze gemelle del TAR Molise, Rivieracqua precisa che tali giudizi, conclusisi a giugno 2024 (sentenze nn. 5387 e 5388 del 17.06.2024), sono antecedenti alla decisione del ricorso presentato da Confesercenti e Confinvest alla Provincia di Imperia al TAR Liguria e, pertanto, erano giĂ assolutamente noti ed esaminati nel corso dei giudizi stessi”, dichiara la societĂ idrica.
“Si evidenzia inoltre che la controversia oggetto di tali sentenze del TAR Molise e del Consiglio di Stato è sostanzialmente differente da quella trattata dal TAR Liguria. In quella vicenda, infatti, gli incrementi tariffari riguardavano un periodo regolatorio (2016-2019) antecedente a quello nel corso del quale la delibera recante tali incrementi era stata pubblicata (nel gennaio 2022, dunque nel corso del periodo regolatorio successivo, 2020-2023), e con decorrenza dal 1° gennaio 2016, comportando in quel caso effettivamente una retroattivitĂ di ben sei anni e con riferimento a periodi regolatori pregressi e giĂ conclusi. Al contrario, le tariffe applicate da Rivieracqua sono state correttamente e tempestivamente deliberate dalla Struttura Commissariale dell’ATO imperiese ‘in costanza del periodo temporale cui si riferivano’, ossia non solo nel corso del periodo regolatorio 2020-2023, ma altresì nel corso del biennio 2022-2023 e con decorrenza dal 1° gennaio 2022”, conclude Rivieracqua.