Riceviamo e pubblichiamo di seguito la nota stampa congiunta del Movimento 5 Stelle e del PD Bordighera.
“In merito alla delibera del Consiglio Comunale del 28/03/2024 inerente a
“Approvazione transazione con la Società AMAREA S.R.L., avente ad oggetto il contratto di locazione del locale bar-ristorante ubicato nell’immobile denominato “Rotonda di Sant’Ampelio”.”
ci pregiamo esprimere le seguenti considerazioni:
1) Al punto 4) viene ipotizzato che, nel caso in cui le aree su cui insisterà il canale scolmatore (1,70 metri di larghezza per tutta la lunghezza dei locali sottostanti la Rotonda) dovessero risultare inutilizzabili, il Comune si obbliga “a compensare questa superfice estendendo la concessione in aree limitrofe individuabili eventualmente anche di concerto con il concessionario”
Ora in una transazione è fondamentale la chiarezza per cui queste aree devono essere individuate ed indicate espressamente.
Se è stata inserita questa previsione, significa, certamente, che questa ipotesi è più che concreta.
In sede di Commissione l’Ufficio Tecnico ha riferito che si tratta di un’area attualmente in uso precario all’altro concessionario per cui questa clausola anziché fare chiarezza, rischia di aprire nuovi fronti di contenzioso e ricorsi;
2) Al punto 5) viene detto che il Comune ritiene rispondente al pubblico interesse mantenere e gestire in stretta correlazione i locali commerciali di sua proprietà e lo stabilimento balneare (Anche in deroga alla Legge Bolkestein).
Questo interesse pubblico, a ns. giudizio, non sussiste affatto.
L’interesse del Comune, trattandosi di proprietà commerciali, è unicamente quello di ricavare il canone più elevato possibile e questo interesse viene garantito unicamente dal fatto che il bene venga messo a gara.
Sancire nella transazione che, al contrario, sia di pubblico interesse mantenere in capo al medesimo soggetto la concessione e la locazione significa “infilarsi in un vicolo cieco”, in questo modo il Concessionario lo rimarrà a vita, per il semplice fatto che la locazione e la concessione hanno scadenze diverse tra loro per cui, quando scadrà la concessione balneare Amarea potrà prevalere sugli altri concorrente essendo locatario dei locali sotto la Rotonda e, analogamente, potrà fare quando scadrà il contratto di locazione dei locali sotto la Rotonda.
3) Al punto 8) le spese devono essere compensate.
È originale che un atto di transazione, che per sua stessa definizione è finalizzato a comporre tutti i rapporti controversi, espressamente preveda che la società Amarea srl possa agire nei confronti del Comune, anche in sede giudiziale, per ottenere il pagamento delle spese della procedura.
Il Comune con una “clausola atipica” di fatto rimborsa le spese di causa alla Società, ma delle spese del T.A.R. e del Consiglio di Stato dove il Comune è stato vittorioso alcuna mensione.
In ogni caso l’ammontare di queste spese doveva essere espressamente indicato nell’atto di transazione.
4) L’aumento del canone di concessione da 65.000 € a 75.000 € è solo apparente perché con la transazione vengono accordati ulteriori spazi che prima non erano previsti (locale tecnico). Il richiamo ai valori OMI non è un elemento valido perché i locali sotto la Rotonda sono unici e non sono comparabili. Inoltre, un privato se affitta un locale chiede il canone senza preoccuparsi se sia o meno rispondente ai questi valori ed il Comune si deve comportare analogamente trattandosi di locazione commerciale
Per valutare la bontà di un accordo transattivo la parte deve essere in grado di valutarne i vantaggi rispetto ai rischi economici in cui può incorrere nel caso in cui decida di proseguire nel contenzioso in Tribunale e questo dovesse avere esito negativo.
Per far questo sarebbe stato doveroso che gli Uffici comunali predisponessero una relazione con una quantificazione dell’ipotetico risarcimento cui sarebbe tenuto il Comune in caso di soccombenza in causa.
A nostro avviso una transazione rispondente agli interessi del Comune dovrebbe prevedere unicamente la possibilità per Amarea di utilizzare i locali sotto la Rotonda per il solo tempo rimanente previsto dalla concessione originaria (4 anni) che non è stato sfruttato a causa dell’inidoneità dei locali.
La previsione di un nuovo contratto 6+6 non è nell’interesse del Comune per il semplice fatto che alla scadenza del contratto di locazione può mettere a gara i locali garantendosi, in questo modo, un canone di gran lunga più elevato rispetto ai 75.000 € previsti nella transazione.
In buona sostanza anche se si vuole ricercare un componimento questa delibera doveva essere sospesa, anche in attesa di sapere se il canale scolmatore sarà approvato dalla “Conferenza dei Servizi” e quali saranno i costi dell’opera a carico del Comune”.