Con la “legge di bilancio 2017” (art. 1 c. 17-23 della L. n. 232 del 11/12/2016) viene riformata la disciplina fiscale e contabile delle c.d. “imprese minori”, ossia delle imprese in contabilità semplificata che non abbiano optato per la tenuta della contabilità ordinaria (art. 18 del DPR 600/73), prevedendo l’abbandono del principio di competenza per la determinazione del reddito in favore dell’adozione del principio di cassa.
Dal 2017, il reddito delle imprese minori è costituito dalla differenza tra:
– l’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85 del TUIR e degli altri proventi di cui all’art. 89 del TUIR (dividendi e interessi attivi) percepiti nel periodo d’imposta;
– quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa (nuovo art. 66 co. 1 primo periodo del TUIR).
Tale risultato è poi aumentato e diminuito degli altri componenti positivi e negativi di reddito espressamente richiamati dal nuovo art. 66 co. 1 secondo periodo del TUIR (ossia ricavi da destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ex art. 57 del TUIR, proventi immobiliari ex art. 90 co. 1 del TUIR, plusvalenze e sopravvenienze attive ex artt. 86 e 88 del TUIR, minusvalenze e sopravvenienze passive ex art. 101 del TUIR).
Sono stati espunti dall’art. 66 (imprese minori – determinazione del reddito) co. 1 e 3 del TUIR i riferimenti:
– agli artt. 92, 93 e 94 del TUIR (concorso al reddito delle variazioni delle rimanenze);
ai fini della determinazione del reddito non assumono più rilevanza la rimanenze finali e iniziali di cui ai predetti articoli; infatti le spese per le merci acquistate diventano deducibili nel periodo di sostenimento del costo; unica eccezione è prevista per il primo anno di adozione del nuovo regime di cassa, in tale ipotesi il reddito d’impresa determinato per cassa è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio di competenza;
– all’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR (principio generale di competenza e i correlati criteri di certezza e determinabilità oggettiva);
– alla possibilità di dedurre nell’esercizio di registrazione della fattura o del documento probatorio le spese per importi non superiori a € 1.000,00 di competenza di due periodi d’imposta relative a contratti a corrispettivi periodici (previgente art. 66 TUIR co. 3 terzo e quarto periodo).
Disciplina transitoria nel passaggio tra regimi – Al fine di evitare salti o duplicazioni d’imposta, viene disciplinato il trattamento dei componenti reddituali nell’ipotesi di transito dal regime contabile semplificato a quello ordinario, e viceversa; in sostanza, i ricavi, i compensi e le spese che hanno concorso alla determinazione del reddito, in base alle regole del regime adottato, non assumono rilevanza nella determinazione dei redditi imponibili degli esercizi successivi (art. 1 co. 19 della L. 232/2016).
Aspetti IRAP – L’art. 1 co. 20 della L. 232/2016 interviene sulle modalità di determinazione della base imponibile IRAP delle imprese minori, inserendo il co. 1-bis all’interno dell’art. 5-bis del DLgs. 446/97. Si dispone, in particolare, che, per le società e gli imprenditori individuali ammessi al regime di contabilità semplificata, la base imponibile IRAP è determinata secondo i criteri di cui all’art. 66 del TUIR. Pertanto, a partire dal periodo d’imposta 2017, anche il valore della produzione netta delle imprese in contabilità semplificata andrà determinato in base al principio di cassa.
Dott. Giuseppe Tomarchio