Con la “legge di bilancio 2017” (art. 1 c. 17-23 della L. n. 232 del 11/12/2016) viene riformata la disciplina fiscale e contabile delle c.d. “imprese minori”, ossia delle imprese in contabilità semplificata che non abbiano optato per la tenuta della contabilità ordinaria (art. 18 del DPR 600/73), prevedendo l’abbandono del principio di competenza per la determinazione del reddito in favore dell’adozione del principio di cassa.
Adempimenti contabili – Al fine di adeguare alle nuove modalità di determinazione del reddito gli adempimenti contabili a carico delle imprese minori, è stato sostituito integralmente l’art. 18 del DPR 600/73.
Restano immutati i soggetti che possono accedere al regime contabile semplificato, nonché i limiti di ricavi (400.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, oppure 700.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività).
Dall’1.1.2017, dovranno essere tenuti i seguenti registri contabili:
– registri cronologici separati riservati all’annotazione, da effettuare con riferimento alla data di incasso o di pagamento, dei ricavi percepiti e delle spese sostenute (nuovo art. 18 co. 2 del DPR 600/73); in tali registri devono essere annotati, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, i componenti positivi e negativi di reddito, diversi da ricavi e spese, rilevanti ai fini della determinazione del reddito d’impresa;
– registri prescritti ai fini IVA (artt. 23, 24 e 25 del DPR 633/72);
– registro dei beni ammortizzabili (art. 16 del DPR 600/73);
– libro unico del lavoro, se necessario (art. 39 del DL 112/2008).
Rispetto al sistema previgente viene abolito il registro delle entrate e delle uscite in precedenza riservato a coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.
Tenuta semplificata dei registi contabili – È possibile sostituire i registri cronologici dei ricavi e delle spese mediante la tenuta dei soli registri IVA, a condizione che vengano rispettate alcune condizioni necessarie a garantire l’osservanza del principio di cassa nella determinazione del reddito. La semplificazione comporta:
– la separata annotazione sui registri IVA delle operazioni non soggette a registrazione ai fini dell’imposta;
– l’annotazione su detti registri dell’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con l’indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono, nell’ipotesi in cui alle registrazioni effettuate ai fini IVA non corrisponda l’incasso del corrispettivo o il pagamento della spesa nello stesso anno; i ricavi e le spese saranno poi separatamente annotati nei registri IVA relativi al periodo d’imposta in cui avviene l’incasso o il pagamento, indicando il documento contabile già registrato ai fini IVA.
Un’ulteriore semplificazione contabile è prevista dall’art. 18 co. 5 del DPR 600/73 che consente ai contribuenti di esercitare apposita opzione, vincolante per almeno un triennio, per tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione IVA. In tal caso, per finalità di semplificazione, opera una presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso o pagamento.
Dott. Diego Frascarelli