Il Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’Appello di Torino, con una sentenza dei giorni scorsi, non ha accolto il ricorso presentato dal consorzio irriguo e potabile del Comuni di Cipressa e Costarainera contro il commissario ad acta dell’Ato Ovest Imperia Claudio Scajola anche nella propria funzione di presidente della Provincia di Imperia, e contro il sub commissario ad acta Cecilia Brescianini.
Il consorzio irriguo e potabile dei Comuni di Cipressa e Costarainera richiedeva l’annullamento dell’atto del commissario ad acta n. 10 del 02/10/2023, con il quale, è stata dichiarata “inefficace” la convenzione regolante i rapporti fra il gestore del servizio idrico integrato Rivieracqua s.p.a. e il consorzio sottoscritta in data 04/07/2019.
L’adito organo, riconoscendo tra l’altro al commissario ad acta “l’esercizio di un potere amministrativo discrezionale” che laddove ha statuito l’inefficacia della convenzione del 2019 sul presupposto del passaggio al demanio idrico della rete di approvvigionamento in applicazione dell’art. 28 RD 1775/1933, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, e ha condannato il consorzio irriguo e potabile dei Comuni Cipressa e Costarainera al pagamento delle spese legali del giudizio.