Affinità tra i due istituti: Fondo Patrimoniale e Trust.

Il Fondo patrimoniale è un istituto che risponde alle esigenze di costituire un patrimonio separato da destinarsi ai bisogni della famiglia.

L’art. 168 cc prevede la contitolarità in capo ai coniugi dei diritti che costituiscono il fondo e la parità delle quote in capo ad essi, con l’applicabilità delle norme sull’amministrazione.

La giurisprudenza di merito ha accostato ripetutamente il trust al fondo patrimoniale proprio avuto riguardo al vincolo di destinazione sui beni.

Sia per il trust che per il fondo patrimoniale si fa riferimento alla nozione di “patrimonio separato”, che vale ad indicare ogni distinto ed unitario insieme di beni cui viene impressa una specifica destinazione ad una determinata finalità. La separazione del patrimonio presuppone, pertanto, una amministrazione separata, con consequenziale limitazione di responsabilità dei beni che fanno parte del patrimonio “di scopo”, i quali sono destinati elusivamente alla soddisfazione di obbligazioni strettamente collegate alla specifica destinazione impressa, con la conseguenza che una particolare garanzia viene riconosciuta ad una specifica categoria di creditori.

La separazione assicura una funzione autonoma di garanzia e responsabilità in correlazione alla destinazione, consente di derogare al principio generale dell’illimitata responsabilità patrimoniale di cui al primo comma dell’art. 2740 cc, in forza del quale, “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”, nonché al principio della par condicio creditorum di cui all’art. 2741, primo comma, cc che assicura a tutti i creditori un “egual diritto ad essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione”.  In buona sostanza, la separazione consente al titolare di un complesso di beni di sottrarre questi ultimi all’azione esecutiva e alla soddisfazione dei propri creditori generali, esponendoli all’esecuzione forzata di una serie più limitata di creditori.

Sia il trust che il fondo patrimoniale sono privi di una soggettività giuridica autonoma, non posseggono personalità giuridica e non danno origine ad un nuovo soggetto di diritto astrattamente idoneo a divenire titolare di situazioni giuridiche soggettive, attive e passive. In tal senso la titolarità formale dei cespiti fatti confluire nel fondo patrimoniale oppure destinati in trust è attribuita, nell’un caso ai coniugi o ad uno solo di essi o a un terzo o al medesimo soggetto conferente; nel secondo caso al trustee.

Ciò per quanto i beni “vincolati” nel fondo patrimoniale come anche nel Trust non entrino nel patrimonio personale dei singoli gestori rimanendo distinti dai restanti averi di questi ultimi, i quanto finalizzati alla realizzazione di uno scopo che ne conferma e qualifica il relativo diritto di proprietà. In definitiva, ne il fondo patrimoniale ne il trust sono di per se stessi “enti”; ne l’uno ne l’altro sono di per sé soli “soggetti di diritti”.

Divergenze tra i due istituti

  1. I due istituti hanno, per così dire, un differente vincolo di destinazione. La costituzione del fondo patrimoniale è finalizzata a salvaguardare i bisogni della famiglia mentre il trust tutela un interesse più generico.
  2. Trust e fondo patrimoniale si differenziano per quanto attiene la possibilità di conferimento dei beni. Nel fondo patrimoniale l’accettazione da parte dei coniugi è necessaria solo quando il conferimento è effettuato da un terzo attraverso, ad esempio, la donazione (atto fra vivi). Nel trust, invece, il gestore/amministratore (trustee) potrebbe non accettare il bene conferito qualora ne ritenesse non convenevole l’acquisizione.
  3. Anche per quanto riguarda l’alienazione dei beni esistono notevoli differenze fra trust e fondo patrimoniale. Nel fondo patrimoniale, a meno che non sia stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità o di utilità evidente. Per il trust le cose cambiano. È sempre necessario l’assenso dell’amministratore/gestore il cui compito è quello di valutare anche la convenienza, per il trust, dell’alienazione.
  4. Requisito essenziale per la costituzione del fondo patrimoniale è l’esistenza di un vincolo di matrimonio. Anche se è possibile costituire il fondo patrimoniale prima di “convolare a giuste nozze”, la sua efficacia è comunque condizionata alla celebrazione del matrimonio. Nel momento in cui il vincolo matrimoniale si scioglie (morte dell’altro coniuge o separazione legale) cessano pure gli effetti ed i benefici derivanti dalla costituzione del fondo patrimoniale (salvo nel caso in cui vi siano figli minorenni). Il trust, invece, non è assolutamente subordinato all’esistenza del matrimonio. Può essere costituito da un soggetto nubile, vedovo, separato o divorziato, richiedendo esclusivamente il sussistere di una generica esigenza di protezione di interessi meritevoli di tutela.
  5. Per quanto riportato al punto precedente, è poi possibile individuare un altro profilo di discriminazione fra il fondo patrimoniale ed il trust: la durata. La destinazione del fondo patrimoniale, così recita l’articolo 171 del codice civile, termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. La durata del trust, invece, è esclusivamente rimessa alla volontà del disponente o dei disponenti.
  6. L’articolo 167 del codice civile disciplina rigidamente i beni che possono essere trasferiti al fondo patrimoniale Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi. L’accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo. È chiaro, dunque, che al fondo patrimoniale possono essere conferiti esclusivamente beni immobili, beni mobili registrati e, titoli di credito nominativi. Questo limite oggettivo non è previsto per il trust, a cui possono essere trasferiti anche denaro, beni mobili non registrati, quote sociali non azionarie, quote di fondi di investimento, derivati ed altri strumenti finanziari o, come abbiamo già scritto, posizioni giuridiche a tali beni riferibili.
  7. La tutela offerta dall’istituto del fondo patrimoniale tiene conto, in modo bilanciato, degli interessi contrapposti fra debitori e creditori. Infatti, i beni conferiti nel fondo patrimoniale non possono essere oggetto di azioni esecutive per debiti che non risultino correlati ai bisogni familiari ma, sui coniugi grava l’onere di dimostrare che il creditore fosse a conoscenza della circostanza che i debiti servivano a soddisfare esigenze diverse da quelle familiari. La protezione del trust, grazie all’effetto segregativo è, invece, totale (a meno di improbabili ed alquanto difficoltose azioni revocatorie promosse dai creditori che devono essere, il più delle volte, condotte per rogatoria).

 

Avv. Anna Russo e Massimo Dalla Libera