“Al fine di fare chiarezza circa le attività selvicolturali, per le quali le Regioni e molti comuni hanno chiesto puntuali modifiche al Dpcm del 22 marzo, dopo una lunga discussione a livello regionale, abbiamo voluto puntualizzare alcuni aspetti connessi alla commercializzazione del materiale legnoso”. È quanto afferma l’assessore all’Agricoltura di Regione Liguria, Stefano Mai.
Il settore regionale della forestazione ha quindi diramato una circolare al fine di fare chiarezza sulla possibilità di svolgere attività selvicolturali, posto che il citato Dpcm, escludendole dall’allegato 1, ne determina nei fatti la sospensione. “Lo stesso decreto fornisce tuttavia indicazioni più ampie in relazione alla commercializzazione di taluni prodotti legnosi – prosegue Mai – e, segnatamente, quelli utilizzati come combustibili per il riscaldamento”. Arriva quindi la puntualizzazione regionale, che suddivide la questione tra commercio all’ingrosso e al dettaglio.
“Circa il commercio all’ingrosso – spiega l’assessore all’Agricoltura – l’allegato 1 ammette che siano condotte le attività funzionali ad assicurare la continuità del ‘commercio all’ingrosso di combustibili solidi per riscaldamento’. Per la produzione di questi combustibili, che per il settore boschivo riguardano principalmente legna da ardere, pellet e cippato, è richiesta alle aziende interessate una valutazione sulla necessità di assicurare la continuità di filiera: la valutazione va comunicata preventivamente al Prefetto, indicando specificamente i beneficiari dei prodotti e servizi attinenti alle attività da svolgersi. Il Prefetto ha la facoltà di sospendere tali attività qualora ritenesse insussistenti le condizioni di necessità. Tuttavia fino all’adozione di eventuali provvedimenti di sospensione, le attività sono da ritenersi legittime. L’esercizio delle attività produttive – prosegue l’assessore regionale – avviene comunque a condizione che siano assicurati ai lavoratori adeguati livelli di protezione anti-contagio (distanza interpersonale tra i lavoratori e adozione dei dispositivi di sicurezza)”.
“Per quanto attiene il commercio al dettaglio – aggiunge Mai – e nella fattispecie in relazione alle attività commerciali, il Dpcm del 22 marzo scorso indica che resta fermo quanto disposto dal precedente decreto dell’11 marzo e deve pertanto intendersi applicabile l’articolo che sospende le attività commerciali, fatta eccezione per la vendita dei generi alimentari e di prima necessità, come elencati nell’allegato 1, dove è presente il ‘Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento’. Tenuto conto di quanto sopra, la vendita al dettaglio di combustibili legnosi (compresa la legna da ardere) da parte di operatori abilitati a tale attività, è da ritenere praticabile”. “Per Regione Liguria la selvicoltura rappresenta un settore molto importante ed era quindi giusto dare un’interpretazione corretta alle disposizioni governative, garantendo la continuità della filiera, ma lo stesso tempo il rispetto delle misure anti contagio”, conclude Mai.