In relazione al nostro articolo pubblicato in data 30-01-2020 – riguardante l’esclusione della ditta De Vizia Transfer Spa dalla gara d’appalto per la raccolta dei rifiuti urbani nella città di Monza – riceviamo e pubblichiamo la replica della società:
“A seguito dell’articolo in oggetto apparso in data 30/01 u.s., relativo alla procedura di gara rifiuti, si rendono necessarie ed opportune le seguenti precisazioni:
- con nota del 29 gennaio 2020, l’Amministrazione comunale di Monza ha comunicato di aver disposto l’esclusione della Scrivente dalla gara in oggetto, in ragione di presunte omissioni dichiarative di circostanze rilevanti ai fini della dimostrazione della affidabilità morale e professionale della scrivente.
Le motivazioni addotte a sostegno del provvedimento risultano “ictu oculi”, forzate, pretestuose e, nella misura in cui non danno conto in alcuna maniera obiettiva e puntuale delle interlocuzioni intervenute tra la scrivente e la stazione appaltante, improntate ad evidente pregiudizio della Scrivente la quale, pertanto, ha già avviato le azioni legali a tutela, dapprima notificando istanza di autotutela al Comune ed ANAC, nonché dando mandato per procedere innanzi alle competenti autorità giudiziarie competenti;
Inoltre, occorre precisare che alcun provvedimento di esclusione, conseguentemente, risulta essere stato disposto invero dall’Anticorruzione, come da Voi impropriamente, inopportunamente ed allarmisticamente propalato!
Tra l’altro, e ciò è assolutamente emblematico, l’Ente / Stazione Appaltante motiva la esclusione richiamando l’applicazione di clausole risolutive giammai inserite negli atti di gara, oltre che ignorare, nella migliore delle ipotesi, il divieto inderogabile di introduzione di cause di esclusione non sancite dalla legge, la cui violazione rende nulle le relative prescrizioni.
Per tutte queste ragioni, e per quelle ampiamente illustrate dalla scrivente nei chiarimenti chiesti da Amministrazione ma anche a questo proposito tenuti in non cale, la vicenda neanche in astratto potrebbe essere addotta quale circostanza idonea a revocare in dubbio l’affidabilitá morale o professionale della scrivente. Di qui l’inconfigurabilitá anche di un onere dichiarativo che sarebbe stato violato.
Alla luce di queste sintetiche osservazioni, appare evidente che il provvedimento di esclusione della scrivente sia fondato sulla erronea e pregiudiziale assunzione di presupposti falsi o inconsistenti, e gravemente viziato dalla totale pretermissione delle osservazioni e documentazioni fornite dalla Scrivente, che ha già formulato istanza di immediato annullamento del provvedimento di esclusione.
Si evidenzia inoltre che il provvedimento finale appare frutto di una strategia posta in essere dalla stazione appaltante interessata, sin dopo la graduatoria finale che ha classificato quale migliore offerta quella della De Vizia Transfer SpA, nei confronti della quale l’Amministrazione ha avuto sempre atteggiamenti elusivi, contradditorio ed opachi, anche a fronte di continue sollecitazioni di altri concorrenti che sobillavano quotidianamente gli Uffici, segnalando fatti e circostanze, così cercando di influenzare le verifiche dei requisiti nei confronti della nostra Società e che causalmente sono anche gli attuali affidatari in proroga.
Istanza di autotutela è stata inviata anche all’Anac, affinché, proprio in applicazione del protocollo di vigilanza sottoscritto con il Comune di Monza, possa essere edotta della necessità di adeguata valutazione di tutto quanto in essa rappresentato, nonché alla competente Autorità Giudiziaria, completa dell’incartamento istruttorio e degli atti di gara, per chiedere di verificare le ipotesi penalmente rilevanti a carico anche personalmente dei soggetti responsabili.
Il clamore sollevato con la pubblicazione di tale articolo nei confronti della ns. De Vizia transfer S.p.A. con sede in Torino, Azienda leader in Italia per le attività di gestione ambientale, non appare, pertanto, giustificato. Né tantomeno giustificato appare l’accostamento ad altra procedura di gara in corso presso la Stazione Appaltante Comune di Imperia, per la quale non troverebbero, comunque, applicazione le eventuali cause di esclusione paventate in questa sede.”