pistola

Ieri, domenica 15 settembre, ha avuto inizio l’apertura generale della caccia nel territorio ligure, secondo il calendario venatorio redatto dalla Regione Liguria per la stagione 2019/2020.

Al riguardo, continua ad essere particolarmente intensa l’attività della Divisione Polizia Amministrativa della Questura e degli omologhi settori dei Commissariati di P.S. di Sanremo e Ventimiglia per il rilascio e il rinnovo delle licenze di porto di fucile uso caccia.

In ambito provinciale sono in corso di validità oltre 4.500 autorizzazioni per l’esercizio venatorio, di cui 500 rilasciate o rinnovate nel corrente anno.

La delicatezza della materia concernente la detenzione e l’uso delle armi, richiede, da parte degli uffici della Polizia di Stato, competenti al rilascio e al rinnovo delle relative licenze, accurate istruttorie per la verifica del possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente, ai fini di una efficace tutela di primari interessi pubblici, quali l’ordine e la sicurezza pubblica.

In tal senso è attribuita all’Autorità di pubblica sicurezza la potestà di vigilare scrupolosamente sui requisiti morali di coloro che richiedono le autorizzazioni di polizia, valutando con attenzione ogni segnale, fondato su situazioni di fatto, che induca ad operare un giudizio prognostico negativo in merito al futuro comportamento dell’istante.

Su input del Questore della provincia di Imperia, dottor Cesare Capocasa, sono stati incrementati, negli ultimi mesi, i controlli amministrativi ai detentori di armi.

Nel corso di tale attività, nel solo capoluogo, sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria 6 persone resesi responsabili dei reati di omessa denuncia di detenzione di armi e della mancata comunicazione del luogo di variazione di detenzione delle stesse.

Sono state, di conseguenza, sottoposte a sequestro penale 18 armi, tra fucili e pistole, oltre a munizionamento di vario tipo.

La Polizia rammenta che chi detiene armi o parti di esse, dopo averle acquisite in forza di apposita licenza rilasciata dai competenti uffici della Questura e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza, deve farne denuncia, entro le 72 ore successive, all’ufficio di polizia o, quando questi manchi, al Comando dell’Arma dei Carabinieri, nell’ambito delle rispettive giurisdizioni territoriali.

Entro lo stesso termine delle 72 ore, deve essere comunicata la variazione del luogo di detenzione delle armi.

Particolare attenzione viene posta alla verifica delle modalità di custodia delle armi, che deve assicurata con ogni diligenza al fine di evitare che persone, non in possesso delle previste licenze di polizia, e quindi imperite nel maneggio, ovvero capaci di abusarne, ne vengano in possesso.

Al riguardo, è stato denunciato per omessa custodia delle armi possedute, un collezionista di armi antiche, nella cui abitazione venivano tenute, sparse nelle varie stanze, senza l’adozione di alcuna cautela, 16 pistole, 11 fucili, 85 tra spade, sciabole, baionette, oltre a proiettili di vario tipo.

Delle sciabole e baionette, 42 erano detenute illegalmente.

Si rammenta che, a seguito delle modifiche normative introdotte dal Decreto  Legislativo 10 agosto 2018 n. 104, chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi, (ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei soli collezionisti di armi antiche) è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica, prevista dall’articolo 35, comma 7 del TULPS, attestante il possesso dei prescritti requisiti sanitari.

Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d’armi, l’obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.

Fino all’adozione del decreto regolamentare previsto dall’art. 6, comma 2 del Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, detto obbligo è assolto presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio,  dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

L’obbligo di presentazione del certificato medico doveva essere adempiuto entro lo scorso 14 settembre.

È sempre possibile la presentazione del certificato medico nei 60 giorni successivi al ricevimento della diffida che sarà inviata ai soggetti inadempienti da parte dei competenti Uffici.

Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il Prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell’art. 39 del TULPS.

I certificati medici devono essere presentati:

– alla Questura di Imperia – Divisione P.A.S.I,  per i detentori di armi residenti nel capoluogo;

– ai Commissariati di P.S. di Sanremo e Ventimiglia per i  detentori di armi residenti nei rispettivi comuni;

– alla Stazione Carabinieri territorialmente competente per i detentori di armi residenti negli altri comuni della provincia.