Addio divorzio all’italiana

Rivoluzione in materia di assegno di mantenimento all’ex moglie (o, anche se più raramente, al marito).

Con una sentenza di pochi giorni fa (cass,civ. n. 11504 del 10.5.2017), la Cassazione ha cambiato le regole sulla quantificazione del mantenimento, superando un orientamento che ormai teneva da diverse decine di anni. L’assegno in favore del coniuge più “povero”, da oggi, non sarà più determinato in base al tenore di vita che la coppia aveva durante il matrimonio, ma in base «all’indipendenza o autosufficienza economica» dell’ex coniuge che lo richiede.

Ma cosa significa nei fatti? Cerchiamo di capire.

Con la sentenza citata la Cassazione ha superato il precedente consolidato orientamento che collegava la misura dell’assegno al parametro del «tenore di vita matrimoniale». Parametro che da oggi non varrà più. In altre parole, l’assegno – che riveste sempre natura assistenziale – non dovrà essere quantificato in modo tale da garantire al coniuge più debole il medesimo tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio, cosa peraltro impossibile da realizzare visto che, con la separazione, i costi e le spese della famiglia raddoppiano (doppie utenze, doppio affitto, doppie tasse, ecc.).

Ma allora come verrà determinato da oggi l’assegno di mantenimento?

Il parametro sarà l’indipendenza o l’autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede.

Cosa significa in termini pratici? Che conterà il reddito di quest’ultimo o il reddito che è in grado di procurarsi sulla base della propria età, capacità di lavorare e formazione.
Quindi, se quest’ultimo è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo, non ha più diritto, da oggi in poi, ad ottenere l’assegno di mantenimento.

È quanto del resto già avviene con i figli maggiorenni: la legge infatti dispone che «il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico». Il diritto dell’ex moglie a ottenere il mantenimento verrà quindi giudicato al pari del diritto dei figli.

Il semplice stato di disoccupazione, quindi, non è più sufficiente per ottenere il mantenimento, soprattutto se risulta che il richiedente non ha fatto nulla per procurarsi un’occupazione.

Tutto più difficile, dunque, per chi vorrà l’assegno di mantenimento. Forse, d’ora in avanti, separazioni e divorzi troveranno una soluzione più pacifica.

 

Avv. Giuseppe Mascolo

Fisso: 0184/598466