Entro il 16.6.2020 deve essere versata la prima rata dell’IMU per l’anno 2020, salvo che i singoli Comuni, e Ventimiglia lo ha fatto, abbiano previsto una proroga del termine per quei soggetti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della situazione emergenziale determinata dal COVID-19. I Comuni potevano quindi solo prevedere un differimento del termine di versamento dell’IMU.
“Facoltà che il Comune di Ventimiglia per andare incontro alle imprese in difficoltà ha esercitato tempestivamente mediante una propria delibera di Giunta che naturalmente inciderò sulle proprie entrate, riducendo la disponibilità di cassa,” spiega l’amministrazione con un comunicato stampa.
“Purtroppo non si poteva fare altro – dicono dalla Giunta Scullino. La facoltà dei Comuni di gestire l’IMU è limitata per legge e il Governo non ha consentito di assumere soluzioni diverse. Il Governo ha impedito di effettuare altri ragionamenti e nella risoluzione ministeriale dell’8 giugno 2020 n. 5/DF, il Ministero dell’Economia e finanze ha precisato che i Comuni possono solo differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza ai sensi degli artt. 52 del DLgs. 446/97 e 6 co. 3 della L. 212/2000. Nulla di più, quindi neanche tutti i pagamenti IMU potevano essere differiti perché lo Stato comunque vuole incassare la propria parte, per esigenze di bilancio! Nulla di più di quanto la Giunta Scullino ha deliberato poteva essere fatto, quindi, il sindaco Scullino e l’assessore al commercio De Villa invitano i cittadini a non credere a chi sostiene diversamente.”
“Il Comune quindi non può prevedere interventi (nemmeno il semplice differimento dei versamenti) che riguardano la quota IMU di competenza statale che deve essere versata per gli immobili a destinazione produttiva del gruppo “D” (art. 1 co. 753 della L. 160/2019). Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quindi, la quota pari allo 0,76% riservata allo Stato deve essere versata in ogni caso entro il 16.6.2020, anche se il Comune di Ventimiglia ha previsto il differimento del versamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2020. Volevamo fare di più ma anche volendo non si poteva, è stato impedito dalla normativa nazionale, quindi:
- gli immobili ad uso abitativo devono pagare la prima rata di acconto IMU entro il 16 giugno, non era possibile neanche il differimento del termine;
- le imprese invece che hanno la proprietà di immobili e che hanno registrato difficoltà economiche a causa della situazione emergenziale determinata dal COVID-19, possono usufruire del differimento del termine di versamento dell’IMU al 30 settembre 2020, salvo per gli immobili D/2 per la quota di competenza statale, dopo aver presentato all’ufficio tributi del comune una semplice autocertificazione che attesti e motivi le difficoltà economiche, in questo caso nessuna sanzione o interesse andrà versato per il versamento differito dal 16 giugno al 30 settembre 2020.
Il Comune di Ventimiglia, come altri enti locali, ha deliberato sull’IMU la massima concessione possibile.
Successivamente, a seguito dell’impegno già deliberato dalla Giunta Scullino, (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE di Ventimiglia n. 93 del 21/05/2020), verificati gli equilibri di bilancio, verrà anche messa a disposizione degli aventi diritto una somma, che si stima ad oggi sulla base del bilancio 2020 non superiore ad euro 150.000, per altre agevolazioni e/o contributi che saranno sottoposte alla Giunta comunale, tra cui interventi finalizzati ad aiutare le imprese e gli altri operatori economici colpiti dall’emergenza sanitaria a seguito dell’effettivo pagamento dei canoni di locazione nel periodo marzo, aprile e maggio 2020, nonostante le loro attività fossero state sospese o abbiamo avuto un calo considerevole, comunque non inferiore al 33% del fatturato o dei corrispettivi rispetto al pari periodo 2019, a conseguenza dei vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti.
A questo fine, il Tavolo Tecnico considererà le agevolazioni che per pari oggetto le stesse imprese e gli altri operatori economici posso aver già ottenuto sotto forma di credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, disciplinato dall’art.28 del citato D.L. 34/2020 o di riduzioni volontarie del canone di locazione ottenute direttamente dai proprietari degli immobili, risultanti da accordi scritti e con data certa anteriori alla presente deliberazione; in quest’ultimo caso il Tavolo tecnico valuterà interventi a favore dei proprietari dei locali concessi in locazione che siano in regola con il pagamento dell’Imposta Comunale Unica (IMU).