Il Comune di Dolcedo emana l’ordinanza “Plastic Free” dando disposizioni alle attività commerciali operanti sul territorio comunale per la minimizzazione dei rifiuti, l’incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell’impatto ambientale, imponendo il divieto di commercializzazione degli shoppers in polietilene e il divieto di uso dei contenitori e delle stoviglie monouso non biodegradabili in occasione di feste pubbliche e sagre. Di seguito il testo dell’ordinanza n.49/2019:
“Premesso che:
• con l’art. 9-bis del D.L. 91/2017, come convertito in legge dalla L. 123/2017, è stato prescritto il divieto definitivo di commercializzazione di contenitori non biodegradabili non rispondenti alla normativa comunitaria ed alle norme tecniche approvate a livello comunitario;
• l’Unione Europea ha emanato nel corso del 2018 specifiche direttive aderenti alla “strategia europea della plastica” al fine di una riduzione sensibile in tutto il territorio dell’Unione dell’uso delle stoviglie in plastica monouso quali piatti, bicchieri, posate, cannucce, mescolatori di bevande monouso, stecche per palloncini, bastoncini ovattati non biodegradabili, quale precipuo intervento atto a contribuire alla salvaguardia del mare, dei laghi e dei fiumi;
• gli obiettivi di sostenibilità ambientale da assicurare trovano applicazione anche nelle categorie della ristorazione e della somministrazione degli alimenti e per il materiale per l’igiene;
Atteso che:
• le Amministrazioni tutte, in base alla normativa vigente, devono assumere l’obbligo e, più in generale, l’impegno di predispone ed attuare tutte le misure volte alla prevenzione e alla riduzione delle quantità di rifiuti nonché alla valorizzazione, lo studio e l’introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse e, in ultima analisi, la sostenibilità ambientale del territorio;
• le Amministrazioni locali in particolare devono attivamente impegnarsi per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire nelle cosiddette discariche tanto più in quanto, in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo previsto dalle norme di settore, la tassa sulla raccolta rifiuti sarà destinata ad aumentare, con ulteriore aggravio delle sanzioni per i Comuni che non sapranno rispettare gli obblighi previsti;
• i costi di conferimento ricadono interamente sul bilancio contabile comunale e sul bilancio ecologico di tutto il territorio con ulteriore aggravio, più in generale. dei processi industriali di smaltimento;
• sia lo smaltimento che il recupero debbono trovare un giusto equilibrio tra costi e benefici con riduzione dei movimenti dei rifiuti stessi in modo da garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica. secondo criteri che privilegino l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione delle altre frazioni di rifiuto:
Considerato che:
• i sacchetti di plastica non biodegradabili utilizzati quotidianamente per la spesa hanno gravi conseguenze ambientali con un impatto ambientale nocivo sin dalla loro produzione che si aggrava in fase di smaltimento sia lecito che illecito;
• i bastoncini cotonati per le orecchie, realizzati in materiale plastico, si trasformano negli oggetti che più invadono i nostri mari e si accumulano sulle spiagge e negli oceani, venendo, spesso, scambiati per cibo da uccelli, pesci e mammiferi, causandone la morte o l’introduzione di sostanze tossiche nella catena alimentare. Con le loro dimensioni ridotte rendono praticamente impossibile l’attività di recupero, una volta dispersi sugli arenili o in mare;
• le plastiche non biodegradabili si diffondono pericolosamente in mare, rischiando di essere ingerite da animali e di causarne la morte;
Considerato, altresì, che l’utilizzo esclusivo di sacchetti per la spesa biodegradabili permetterebbe di ridurre notevolmente l’impatto ambientale e di abbattere sensibilmente le emissioni di C02 (produzione) oltre a ridurre le quantità smaltite a discarica e causare effetti secondari positivi quali, ad esempio, l’apporto alla riduzione dell’abbandono di rifiuti e quindi una maggior tutela del territorio Comunale;
Dato atto che in tale ottica, l’Amministrazione Comunale di Dolcedo si prefigge le seguenti finalità:
• diminuire la percentuale di rifiuti potenzialmente dannosi per l’ambiente, a favore di utensili riutilizzabili;
• diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petroli) favorendo l’utilizzo di materie prime rinnovabili quali “bioplastiche”;
• salvaguardare l’ecosistema quale fonte di inestimabile ricchezza;
• orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale.
Ritenuto opportuno e necessario assumere le iniziative del caso finalizzate alla riduzione al minimo dell’utilizzo di sacchetti monouso non biodegradabili per la spesa, di qualsiasi materiale essi siano, fino a giungere alla completa eliminazione di essi, disciplinando, con la presente, le modalità di asporto di cibi, alimenti, beni e merci di vario genere sul territorio di questo Comune;
Ritenuto, altresì, di dover individuare le seguenti misure ritenute idonee al perseguimento degli obiettivi di cui in premessa:
a) gli esercenti di tutte le attività commerciali, artigianali, somministrazioni alimenti e bevande nonché di qualsiasi attività produttiva sul territorio comunale, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, non potranno distribuire ai clienti sacchetti per la spesa monouso in materiale non biodegradabile;
b) gli esercenti di tutte le attività commerciali, artigianali e di somministrazioni alimenti e bevande nonché di qualsiasi attività produttiva sul territorio comunale, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, dovranno esclusivamente commercializzare e/o distribuire agli acquirenti bastoncini ovattati e non, posate, piatti, bicchieri, sacchetti monouso in materiale biodegradabile e/o compostabile;
c) chiunque organizzi, compresi gli uffici comunali, eventi, manifestazioni, sagre, feste etc. a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, non potrà distribuire al pubblico sacchetti per la spesa monouso in materiale non biodegradabile e/o compostabile, posate, piatti, bicchieri in materiale non biodegradabile e/o compostabile;
d) chiunque organizzi, compresi gli uffici comunali, eventi, manifestazioni, feste pubbliche e sagre potrà distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente posate, piatti, bicchieri, sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile;
e) i distributori automatici di bevande siti sul territorio comunale dovranno utilizzare esclusivamente bicchieri e materiale biodegradabile e/o compostabile.
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto l’art. 50 del D.lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 14/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 48/2017;
Visti gli articoli 181 e 182del D. Lgs n. 152del 3 aprile 2006, così come sostituiti dall’art. 2 del D.lgs. 4/2008 e dagli articoli 7 e 8 del D.lgs. 205/2010;
Visto l’art. 182 bis del D.lgs. n. 152/2006, così come aggiunto dall’art. 9 del D.lgs. n. 205/2010;
Visto l’art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000, rubricato “Sanzioni Amministrative”;
Per quanto sopra,
ORDINA
Al fine di promuovere e soddisfare i necessari criteri del riciclaggio e far sì che lo smaltimento costituisca la fase residuale della gestione dei rifiuti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica locale e sulla base dei criteri di riduzione della produzione dei rifiuti, delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali, di osservare e rispettare quanto di seguito riportato:
a) gli esercenti di tutte le attività commerciali, artigianali, somministrazioni alimenti e bevande nonché di qualsiasi attività produttiva sul territorio comunale, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, non potranno distribuire ai clienti sacchetti per la spesa monouso in materiale non biodegradabile;
b) gli esercenti di tutte le attività commerciali, artigianali e di somministrazioni alimenti e bevande nonché di qualsiasi attività produttiva sul territorio comunale, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, dovranno esclusivamente commercializzare e/o distribuire agli acquirenti bastoncini ovattati e non, posate, piatti, bicchieri, sacchetti monouso in materiale biodegradabile e/o compostabile;
c) chiunque organizzi, compresi gli uffici comunali, eventi, manifestazioni, sagre, feste etc. a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, non potrà distribuire al pubblico sacchetti per la spesa monouso in materiale non biodegradabile e/o compostabile, posate, piatti, bicchieri in materiale non biodegradabile e/o compostabile;
d) chiunque organizzi, compresi gli uffici comunali, eventi, manifestazioni, feste pubbliche e sagre potrà distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente posate, piatti, bicchieri, sacchetti monouso in materiale biodegradabile e/o compostabile;
e) i distributori automatici di bevande siti sul territorio comunale dovranno utilizzare esclusivamente bicchieri e materiale biodegradabile e/o compostabile.
DISPONE
che la presente Ordinanza abbia efficacia, stante la necessità da parte delle attività produttive presenti sul territorio comunale di esaurire le scorte a magazzino, a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della stessa;
il Comando di Polizia Locale è incaricato di eseguire e far osservare la presente ordinanza insieme agli altri soggetti della forza pubblica;
Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00), ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000, sempre che il fatto non costituisca reato già sanzionato da norma di rango superiore.
I trasgressori saranno tuttavia ammessi al pagamento in misura ridotta consistente nell’importo di € 50,00 (cinquanta/00) da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell’art. 16 della legge 689/1981;
Di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi sull’Albo Pretorio on line del Comune di Dolcedo e alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente.”