Novità sull’assegno di mantenimento al coniuge

In linea generale entrambi i coniugi sono legittimati a richiedere una revisione dell’importo dell’assegno di mantenimento quando si verificano variazioni nella propria situazione economica dovute a cause imprevedibili, al fine di ottenere un adeguamento alla mutata condizione.

Occorre evidenziare le condizioni tipiche in presenza delle quali sia l’avente diritto sia l’obbligato al mantenimento possono chiedere la modifica dell’assegno. In ogni caso, affinché possa esserne disposta la revisione in sede giudiziale, a prescindere dal fatto che si tratti di modifica o di revoca, è necessario che il coniuge richiedente fornisca prova delle ragioni che giustificano la propria domanda.

La nascita di un figlio con un nuovo partner, una situazione di convivenza intrapresa da uno degli ex coniugi, successivamente al provvedimento di separazione comprovano certamente una stabile relazione con un nuovo partner, pertanto tali circostanze possono comportare una modifica dell’entità dell’assegno di mantenimento. Sul punto recentissima giurisprudenza ha precisato che non è necessaria la coabitazione, quale indice della costituzione di un nuovo nucleo familiare di fatto, essendo invece necessaria soltanto la stabilità e continuità della relazione sentimentale tali da dar luogo ad un serio progetto di vita comune.

Pertanto, una nuova relazione sentimentale stabile e continuativa da parte del coniuge avente diritto all’assegno può incidere sull’entità dell’assegno potendo finanche determinare una sospensione del diritto a percepire l’assegno. Ciò, tra l’altro, alla luce del fatto che viene meno il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale.

Qualora la nuova relazione sia instaurata dal coniuge obbligato a versare l’assegno, la sospensione non ha luogo e, men che meno, l’estinzione dei suoi doveri di solidarietà materiale stabiliti dal Tribunale in sede di separazione.

In questo caso potrà essere determinata una riduzione o un aumento dell’assegno, a seconda che, dalla nuova relazione, derivi, in concreto, un peggioramento o un miglioramento delle condizioni patrimoniali del coniuge debitore.

 

Avv. Anna Russo e Massimo Dalla Libera