È arrivata ieri la sentenza del Tar in merito alla vicenda che vede coinvolti il Comune di Sanremo e la Idroedil per il caso di piazzale Ciuvin.
La vicenda iniziava nel 1981 quando fu chiesta l’approvazione per un terrapieno destinato alla trasformazione agraria da una società ora riconducibile all’Idroedil. Negli anni la zona è divenuta una vera e propria discarica di inerti che si è allargata sempre di più andando a coprire due strade comunali e i corsi d’acqua presenti nella zona che sono stati tombinati. A novembre 2016 il Comune ha chiesto il ripristino dei luoghi, oltre al rifacimento dei lavori di tombinatura dei rii Ciuvin, Chintagna e Pisciacapra, considerati inadeguati.
Il Tar ha accolto il ricorso presentato da Idroedil, annullando quindi il ripristino dei luoghi. La società ha così commentato l’esito con una nota stampa:
“Particolarmente rilevante il passaggio in cui il TAR ha evidenziato “l’evidente incongruità delle ragioni sottese al diniego dell’istanza medesima, essenzialmente riferite alla rappresentazione di un’area più ampia di quella già trasformata, poiché superate dagli eventi che, di fatto, hanno reso inscindibile la trasformazione abusivamente attuata dal privato da quella, più consistente, provocata dall’azione autoritativa dell’Amministrazione… In definitiva, è stato lo stesso Comune a determinare la trasformazione del sito, reiterando l’ordine di conferirvi materiali inerti, al punto che non si può discernere l’originaria modifica abusiva da quella imposta dall’Autorità. Senza trascurare il fatto che, nelle menzionate ordinanze contingibili e urgenti, il Sindaco di Sanremo aveva valutato positivamente le possibilità di ampliamento della discarica, anticipando una sorta di giudizio favorevole sulle opere oggetto dell’istanza di condono che ha trovato conferma nella deliberazione consiliare n. 204 del 1989, di approvazione del progetto per la formazione di una discarica di rifiuti inerti. A fronte di tali presupposti, evidenti ragioni di coerenza dell’azione amministrativa, oltre che di giustizia sostanziale, si frappongono al rigetto di un’istanza di condono edilizio non più attuale da lungo tempo e, soprattutto, all’adozione delle consequenziali misure ripristinatorie che, in sostanza, veicolano l’accollo al privato degli ingenti costi per la rimozione dei rifiuti conferiti in base agli ordini del Comune”.
In sostanza il TAR Liguria, in accoglimento dei 4 ricorsi presentati avverso i provvedimenti comunali, ha annullato il rigetto del condono e l’ordine di ripristino, condividendo le tesi dei ricorrenti, in particolare sotto il profilo dell’assenza di responsabilità per la realizzazione della discarica, atteso che la stessa era stata di fatto autorizzata, negli anni, da ordinanze contingibili ed urgenti dei Sindaci del Comune di Sanremo che si erano avvicendati negli anni 80. In particolare il TAR ha evidenziato che ragioni di giustizia sostanziale e di coerenza amministrativa impediscono di ritenere un privato responsabile di abusi edilizi laddove lo stato dei luoghi sia mutato per sopravvenuti atti e scelte della stessa Amministrazione che con propri ordini ha autorizzato nel tempo la collocazione dei rifiuti”.