Riceviamo e pubblichiamo di seguito quanto ricevuto dalla Sanremese Calcio.
“Gentilissimo Direttore,
visto il contenuto degli articoli pubblicati il 19.01.2024 da Riviera Time ed il 23.01.2024 da Riviera24, poiché si ritiene che non venga restituita ai lettori la verità sull’iter amministrativo inerente il progetto “ARENA SANREMO”, troverà in allegato le dovute puntualizzazioni e contestazioni della Società Sanremese Calcio, con l’auspicio che vogliate ripubblicarle fedelmente.
In fede,
Alessandro Masu
Presidente Sanremese Calcio
Puntualizzazioni sull’iter amministrativo dell’arena-stadio.
La Sanremese SSD procedette alla presentazione, ai sensi del d. lgs. 38/2021, del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali al Comune di Sanremo in data 31.10.2023.
La trasmissione veniva protocollata al num. 107215/2023 del Comune di Sanremo; il Comune anzidetto comunicava di aver dato avvio al procedimento amministrativo con la nota del 15.11.2023, ricevuta in pari data dal proponente.
Con detta nota, tuttavia, il Comune di Sanremo rappresentava come la documentazione trasmessa non sarebbe stata completa ed anzi carente dei seguenti documenti: “PEF analitico comprensivo non soltanto della dimensione economica ma altresì (e congiuntamente) dello sviluppo delle dinamiche finanziarie del progetto;
– Dettaglio in ordine alla bancabilità dell’iniziativa, anche in funzione di eventuali accordi di finanziamento;
– Capacità finanziaria del promotore, anche in funzione dell’equity ipotizzato;
– Nominativi di tutte le Società, oltre alla S.S.D. SANREMESE CALCIO S.R.L., coinvolte nell’istanza con relative visure camerali.”
Per tale ragione, il Comune provvide a richiedere la trasmissione di detta documentazione e, contestualmente, ad “interrompere” i termini procedimentali nella attesa della documentazione.
Ritenendo che detta richiesta non fosse corrispondente al dettato normativo, il proponente avanzava istanza di autotutela in data 21.11.2023, chiedendo che il Comune si attivasse e procedesse alla convocazione della prevista conferenza di servizi preliminare, ai sensi dell’art. 4 del d. lgs. 38/2021.
Il Comune rispondeva con nota in data 30.11.2023, chiedendo un incontro informale con i proponenti per il successivo 1.12.2023.
I proponenti, facendo presente a mezzo pec inviata in data 30.11.2023 che l’incontro sarebbe stato puramente illustrativo, presenziavano a detto incontro che, tuttavia, non aveva altro significato che quello di illustrare al meglio il progetto già presentato.
Essendo, allo stato, ampiamente ed inutilmente trascorsi i termini di cui all’art. 4, comma 4 d. lgs. 38/2021 (secondo cui “…Il sindaco convoca la conferenza di servizi preliminare entro 7 giorni dalla presentazione dell’istanza corredata dal documento di fattibilità. La conferenza deve tenersi in una data non successiva a 15 giorni…”), la Sanremese SSD ai sensi del predetto articolo di legge (secondo cui “Qualora il sindaco, il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia non convochi la conferenza preliminare nei termini previsti, il soggetto proponente può presentare una richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al presente comma al presidente della Regione o all’assessore delegato in materia di sport, il quale, sentito il sindaco o il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia, provvede alla convocazione della conferenza per una data non superiore a 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.”) fece istanza alla Regione affinchè provvedesse alla convocazione della conferenza dei servizi preliminare.
Detta istanza alla Regione venne depositata in data 5.12.23.
Soltanto a seguito dell’intervento della Regione in data 22.12.23 il sindaco convocava la conferenza di servizi consequenzialmente avendo il sindaco adempiuto alla convocazione seppure al di fuori delle tempistiche previste dalla normativa e su impulso dell’organo regionale la Regione emetteva un provvedimento in data 29.12.23 di rigetto di commissariamento avendo medio termine il Comune provveduto.
Tuttavia la convocazione da parte del Comune appare non essere rispondente alla norma di legge anche perché non sembra essere stata convocata una conferenza di carattere preliminare, come richiesto dalla legge: secondo il d. lgs. 38/2021, infatti, Il Comune o l’ente locale o pubblico interessato, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell’interessato in ordine al documento di fattibilità, ove ne valuti positivamente i contenuti, dichiara, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del documento medesimo, il pubblico interesse della proposta, confermando la disponibilità a concedere le eventuali forme di contributo pubblico previste nella proposta e nell’allegato piano economico-finanziario ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto. Alla conferenza di servizi preliminare partecipa anche il Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, per gli aspetti di competenza.
Nel caso di specie, sono stati invitati alla conferenza di servizi, da tenersi in modalità asincrona, una molteplicità di soggetti pubblici che non appaiono essere, allo stato, titolati né interessati dal fine ultimo della conferenza preliminare, cioè la dichiarazione di pubblico interesse, quali, ad esempio, Italgas, ANAS, ENEL, ecc.
L’allargamento ad una pletora di soggetti del tutto estranei alla finalità ultima della conferenza di servizi preliminare, peraltro, non potrebbe fare altro che rallentare un procedimento che dovrebbe essere snello e il più rapido possibile.
Inoltre, appare evidente che la conferenza dei servizi preliminare non debba essere svolta in modalità asincrona: secondo il comma 8 dell’art. 4 del d. lgs. 38/2021, infatti, è la conferenza decisoria che deve svolgersi in tale modalità.
Al contrario, la norma non prevede tale modalità per la conferenza di servizi preliminare.
Ciò, si ritiene, perché la conferenza dei servizi preliminare è di per sé rapida in quanto i soggetti partecipanti debbono essere pochissimi: di fatto, il Comune ed il Proponente, essendo convocata al solo fine di decidere sull’interesse pubblico del progetto.
Da ultimo con nota 24.1.24 il sindaco richiedeva alla Sanremese SSD PEF analitico, dettagli in ordine alla bancabilità della iniziativa, capacità finanziaria del promotore, nominativi di tutte le società coinvolte nella operazione. Anche il contenuto di questa ennesima richiesta non appare conforme ai dettami normativi e pertanto trattasi di pratica dilatoria.
Le richieste in esame infatti sono in palese violazione dell’art. 4, comma 4 d. lgs. 38/2021 e dell’art. 4, comma 5 stesso d. lgs. infatti il Comune non può chiedere in questa fase preliminare finalizzata alla sola decisione sull’interesse pubblico o meno di realizzazione dell’opera. Il Comune può richiedere documentazione finanziaria e relativa alla bancabilità nella fase preliminare soltanto con il progetto definitivo da esaminarsi alla conferenza dei servizi decisoria che da il vero “via” al progetto (e quindi non nella conferenza preliminare).
Risulterebbe pertanto inveritiera la circostanza che gli uffici preposti del Comune e il sindaco non abbiano commesso errori. Tutti gli errori procedurali e valutativi evidenziati hanno dilatato i tempi della valutazione preliminare dell’interesse pubblico per non dire generato una seconda volta uno stallo del procedimento proprio a fronte di una richiesta di documentazione integrativa da parte del sindaco effettuata in violazione di legge e pertanto non soddisfacibile da parte della Sanremese SSD”.